1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 dell'articolo 18-bis è sostituito dal seguente:
«3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati e di candidate, presentati secondo un determinato ordine in cui ogni genere non può essere rappresentato in una successione superiore a due e in misura superiore ai due terzi del totale; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima. La lista è formata da un numero complessivo di candidati e di candidate non inferiore ad un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione»;
b) dopo il numero 6) del primo comma dell'articolo 22 è aggiunto il seguente:
«6-bis) dichiara inammissibili le liste che non rispettino i requisiti previsti dall'articolo 18-bis, comma 3, relativi all'alternanza e alla rappresentanza di genere».